(massima n. 1)
In materia di impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., esigendo, a pena d'improcedibilitā, che con il ricorso per cassazione venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito di questa copia possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, mancanti della garanzia dell'autenticitā.