(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 171 del medesimo codice. (Nella specie, la S.C., respingendo la proposta impugnazione, ha chiarito che alle appellanti si presentavano tre scelte, tutte corrette: costituirsi in termini rispetto alla [prima] notifica, attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica; provvedere spontaneamente alla rinnovazione della notificazione, costituendosi, però, entro dieci giorni dalla notifica ritenuta invalida; non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello improcedibile giusta l'art. 348 c.p.c., riproporlo "ex novo" avvalendosi di quanto sancito dall'art. 358 di detto codice).