(massima n. 1)
In tema di opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli articoli 615, secondo comma, e 619 c.p.c., la previsione, - nell'art. 185 disp. att. c.p.c., novellato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 - dell'applicabilitą del rito camerale si riferisce esclusivamente alla fase a cognizione sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, e sottende che la cognizione non segue le regole della cognizione piena, che si applicano, invece, alla fase di merito, quando abbia luogo sia davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, sia se si svolga davanti ad un diverso giudice competente nel merito. Ne consegue che deve escludersi che la trattazione della fase a cognizione piena su dette opposizioni sia soggetta al rito camerale, e che la composizione del giudice di merito dell'opposizione in sede decisoria possa essere quella collegiale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50 bis c.p.c..