(massima n. 1)
L'art. 360, comma terzo, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.l.vo n. 40 del 2006, ostativo al ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio, č applicabile all'ipotesi di litispendenza comunitaria, nel quadro delle regole dettate dagli artt. 19, 22, lett. b) e 24 del regolamento del Consiglio CE 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilitā genitoriale; infatti, da tale sistema normativo emerge che tanto l'accertamento della giurisdizione, quanto la declinatoria del giudice successivamente adito e la verifica dell'accettazione della decisione da parte del contumace sono passaggi processuali rimessi al regime nazionale e non consentono l'ipotizzabilitā di una deroga al differimento della ricorribilitā per cassazione, nemmeno sotto il profilo della ragionevole durata del processo di accertamento, in difetto di norme che espressamente vi facciano riferimento. (Nella specie, il tribunale, adito dalla moglie per ottenere la separazione dal marito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo, adito dal marito per lo scioglimento del matrimonio, mentre la corte d'appello, affermando la giurisdizione del giudice italiano in ragione della non riconoscibilitā della sentenza spagnola di divorzio, aveva rimesso le parti innanzi al primo giudice per il merito).