(massima n. 1)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione volto a censurare l'impugnata sentenza per l'errore consistito nel non aver considerato, ai fini del calcolo del residuo compenso dovuto dal cliente ad un avvocato, l'esatto ammontare della somma versata a titolo di acconto non avendone detratto gli importi spettanti a titolo di i.v.a. e c.a.p., trattandosi di errore materiale e non di giudizio, come tale rimediabile non in sede di legittimità, ma con il procedimento di correzione a norma degli artt. 287 e segg. cod. proc. civ.