(massima n. 1)
La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la corresponsabilità di un Comune nella determinazione dei danni derivati dal crollo di un fabbricato, sul presupposto che l'ente locale – sebbene non fosse tenuto, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, ad un controllo involgente i profili di staticità e la sicurezza delle costruzioni – aveva assentito ad un'attività costruttiva destinata a svolgersi in un contesto territoriale di cui era nota la franosità e l'instabilità, omettendo di verificare – in contrasto con la sua posizione di ente esponenziale del territorio e in violazione della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 – la concreta edificabilità dei terreni e di prescrivere le misure idonee ad evitare pericoli di franamento e, di conseguenza, del crollo degli edifici sugli stessi costruiti).