(massima n. 1)
L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validitą dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontą di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontą. Ne consegue che non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni immobili debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullitą, l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge.