(massima n. 1)
Il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il quale agisca per la devoluzione, in proprio favore, del patrimonio di una banca di credito cooperativo, nell'ipotesi di incorporazione di questa, non ha l'onere di esperire preventivamente l'opposizione alla fusione, di cui all'art. 2503 cod. civ., dal momento che tale rimedio ha la funzione di impedire - ove accolto - il realizzarsi della fusione, ossia lo stesso presupposto del diritto alla devoluzione vantato, con la conseguenza che il fondo né avrebbe interesse ad opporsi, né sarebbe a ciò legittimato in quanto privo della qualità di creditore.