(massima n. 1)
Non č censurabile in cassazione, ove congruamente e logicamente motivato, il provvedimento con il quale si faccia divieto al genitore di condurre i figli minori, al medesimo affidati, alle riunioni della confessione religiosa, cui egli abbia aderito in epoca successiva alla separazione. (Nella specie, il divieto di far partecipare i minori alle riunioni dell'Adunanza del Regno dei Testimoni di Geova non č stato ritenuto in contrasto con il diritto del genitore di professare la propria fede religiosa, tutelato dall'art. 19 Cost., in quanto adottato a tutela di minori, i quali, cresciuti in un contesto connotato dal credo religioso cattolico, sono stati giudicati incapaci, in ragione dell'etā, di praticare una scelta confessionale veramente autonoma e, conseguentemente, di elaborare con la necessaria maturitā uno stravolgimento di credo religioso).