(massima n. 1)
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, č viziato da invaliditā formale, che puō essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (Nella specie, i debitori esecutati avevano denunciato l'omessa notificazione, nei loro confronti, del titolo esecutivo, costituito da un decreto di trasferimento con cui si ordinava il rilascio dell'immobile dagli stessi detenuto; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che, negando che l'iniziativa dei debitori integrasse un'opposizione all'esecuzione, aveva ritenuto inammissibile l'appello, motivato sull'erroneo presupposto dell'operativitā dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo - anteriore alle modifiche apportate dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - astrattamente applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie).