(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, č necessario un rapporto di causalitā fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilitā, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento č fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.