(massima n. 1)
L'ordinanza emessa dal presidente del tribunale, con la quale vengono determinati, in difetto di preventiva quantificazione contrattuale, le spese e l'onorario degli arbitri irrituali è insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. dal momento che la decisione che conclude il procedimento è sfornita pure dell'attitudine a divenire "sentenza" ed il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito "ex mandato", per l'adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.