(massima n. 1)
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.