(massima n. 1)
Anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, č configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual č il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca. (Nella specie, relativa all'invio di una mail con espressioni offensive da parte di un lavoratore alla societą da cui dipendeva, la S.C. ha rigettato la domanda poiché la comunicazione non era stata esternata al di fuori dell'ambito aziendale).