(massima n. 1)
È inammissibile il motivo di ricorso con il quale si eccepisca la violazione delle regole prescritte per la notificazione a persone irreperibili, quando la deduzione proviene da parte diversa dal notificando, poiché la disciplina dell'art. 143 c.p.c. è dettata nell'interesse esclusivo del destinatario della notifica e la sua errata applicazione non può essere eccepita da terzi.