(massima n. 1)
La scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge. (Così statuendo, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso incidentale con cui era stata denunciata, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, l'omessa disposizione di indagini patrimoniali e sul tenore di vita del ricorrente principale, se del caso anche tramite polizia tributaria, rogatoria internazionale ed ordine di esibizione documentale, al fine di accertarne le effettive condizioni economiche per la quantificazione dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge).