(massima n. 1)
Nel caso di proposizione di una domanda di condanna, in via alternativa, nei confronti di pił soggetti, una volta annullata in appello la condanna di primo grado resa contro uno solo dei convenuti - il quale resta cosģ assolto dalla pretesa - e dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale dell'originario attore, non sopravvive alcun interesse a ricorrere per cassazione in capo all'altro convenuto, non toccato da alcuna pronuncia sfavorevole.