(massima n. 1)
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita, successivamente alla sentenza di legittimitą, continui ad essere applicabile al caso in esame. (Nella specie, la S.C., pertanto, in relazione a principio di diritto enunciato con riguardo a giudizio arbitrale svoltosi prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, ha escluso che la norma sopravvenuta comportasse il superamento dello stesso ai fini del giudizio di validitą espresso nella precedente decisione, alla stregua della disciplina di cui all'art. 45 del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, quanto alla validitą della clausola compromissoria e alla composizione del collegio arbitrale).