(massima n. 1)
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, non č immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non č idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).