(massima n. 1)
La semplice dichiarazione del venditore di un immobile circa l'assenza di interventi edilizi non assentiti non integra dolo per mendacio, ai fini della sospensione della prescrizione delle azioni di garanzia, dovendo il giudice di merito verificare, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, c.c., se la dichiarazione, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata da consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontą decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima convinzione del compratore circa la regolaritą urbanistica dell'immobile.