(massima n. 1)
È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.