(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione avverso le sentenze che non definiscono, neppure parzialmente, il giudizio di merito concerne anche le decisioni sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero, non sussistendo nel diritto internazionale privato norme ostative all'applicazione del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come sostituito dall'art. 2 del d.l.vo n. 40 del 2006, e sussistendo, invece, anche in tale ambito, le esigenze di collegamento tra impugnazione per cassazione e interesse sul merito della controversia, sottese alla previsione d'inammissibilitą. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della corte di appello, che, affermata la giurisdizione del giudice italiano, aveva rimesso la causa al tribunale, il quale, viceversa, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice straniero).