(massima n. 1)
Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla sola competenza, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone sempre la rimessione in decisione della causa preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove il giudice unico, che nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica assomma in sé le funzioni di istruzione e decisione, si limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio pur a fronte d'una eccezione di incompetenza (nella specie, ammettendo le prove richieste e fissando apposita udienza per la relativa assunzione e successiva udienza di precisazione delle conclusioni), l'ordinanza così pronunciata non riveste natura di decisione affermativa sulla competenza, impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.