(massima n. 1)
Non č ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia disposto la cancellazione di una causa dal ruolo generale dei ricorsi civili e l'iscrizione nel ruolo generale dei ricorsi penali, atteso che le pronunce della Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio sarebbe rilevante unicamente nei provvedimenti decisori menzionati dall'art. 391 bis c.p.c., non anche nel provvedimento di che trattasi, meramente ordinatorio.