(massima n. 1)
Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa ed allo scopo di provarne l'incapacità di intendere e di volere al momento in cui era stata fatta una donazione, trattandosi di documenti relativi ai dati personali della persona deceduta, di cui gli interessati possono di loro iniziativa acquisire copia, ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice.