(massima n. 1)
La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non giā un illecito permanente, per il quale soltanto č configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della disponibilitā di un fondo, in ragione della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito).