(massima n. 1)
Nel caso di sentenza d'appello resa nei confronti di societā di persone, č inammissibile il ricorso per cassazione proposto da singoli soci in proprio, in quanto la societā, anche se sprovvista di personalitā giuridica formale, č pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacitā processuale, sicché l'impugnazione deve intendersi formulata da soggetto non legittimato in quel giudizio a meno che il ricorrente non deduca il sopravvenire di alcun fatto estintivo della societā.