(massima n. 1)
Poiché il giudizio di opposizione agli atti esecutivi non costituisce una fase del processo esecutivo, al giudice della cognizione non spetta il potere di accertare di ufficio l'esistenza di vizi dell'atto, ma solo quello di conoscere dei vizi dedotti dalle parti con l'opposizione. Pertanto, qualora l'opponente non abbia dedotto, con l'opposizione agli atti esecutivi, quale vizio dell'ordinanza relativa alla sospensione dell'esecuzione, che essa non era stata adottata dal giudice dell'esecuzione, non č deducibile in cassazione un vizio di attivitą processuale da parte del giudice dell'opposizione nel non aver verificato di ufficio se l'ordinanza fosse o no immune da vizi di questo tipo.