(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.