(massima n. 1)
La mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni esposte nell'atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado non determina la definitivitą delle statuizioni del giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimitą censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si č pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilitą del ricorso in ragione della definitivitą della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la quale aveva escluso la configurabilitą di un aiuto di Stato indebito, in quanto, essendo stata riformata detta decisione per intervenuto condono, l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad impugnare la pronuncia di appello deducendo l'inapplicabilitą del condono, senza riproporre le censure alla decisione di primo grado).