(massima n. 1)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessitą di consentire al giudice di legittimitą di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullitą dell'atto di appello per genericitą dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte.