(massima n. 1)
Condizioni necessarie per procedere all'ampliamento di una servitù di passaggio coattivo già esistente sono, ai sensi del richiamo operato dal terzo comma dell'art. 1051 c.c., quelle poste dal secondo comma della stessa disposizione, che attribuisce rilievo all'accesso più breve alla via pubblica e al minor danno al fondo servente ed impone, perciò, una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati, dovendo escludersi invece, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 3 Cost.), che, ove la servitù già esista, occorre senz'altro procedere all'ampliamento della stessa a meno che ciò sia impossibile o attuabile solo con dispendio o disagi eccessivi. Ne consegue che il proprietario del fondo servente è legittimato ad eccepire l'idoneità di altro accesso in diverso sito o fondo, se questo realizzi la via più breve e sia meno dannoso dell'ampliamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda rilevando l'esistenza di percorsi alternativi da realizzare su fondi di terzi, i quali assicuravano un accesso più breve alla via pubblica e non implicavano l'abbattimento di alberi, come, invece, sarebbe stato necessario nel caso di ampliamento della servitù già esistente, nonché l'assenza di vantaggi per il fondo dominante derivanti dalla meccanizzazione del processo produttivo).