(massima n. 1)
La figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo pił pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessitą o la possibilitą di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessitą, né la possibilitą di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, dopo aver ritenuto applicabile la disciplina in materia di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, aveva dichiarato assorbite le ulteriori questioni sulla correttezza del calcolo degli aiuti e degli interessi, sulla motivazione del provvedimento impugnato e sulla decadenza e prescrizione dell'azione di recupero).