(massima n. 1)
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, allorquando la suddetta eccezione sia infondata, essendo in tal caso inutile il ritorno della causa in fase di merito.