(massima n. 1)
Il provvedimento che modifica le condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'art. 710 c.p.c., č immediatamente esecutivo, in quanto ad esso non si applica il differimento dell'efficacia esecutiva previsto in via generale dall'art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali.