(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è inammissibile qualora il ricorrente alleghi che il giudice di merito, nel pronunciarsi al riguardo, abbia commesso un errore ex art. 395, n. 4, c.p.c., atteso che il potere di correggere il vizio revocatorio compete allo stesso giudice che vi è incorso; questa competenza funzionale non è derogata in ragione del potere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di apprezzare le risultanze istruttorie quale giudice del fatto nelle questioni di giurisdizione, poiché il vizio revocatorio suppone l'indiscutibile oggettività della circostanza erroneamente percepita, senza alcuna possibilità di apprezzamento istruttorio. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex dipendente pubblico avverso la decisione del giudice territoriale, cui egli rimproverava di aver negato la giurisdizione ordinaria per l'errata percezione della data di cessazione dal servizio, risultante dai documenti di causa).