(massima n. 1)
Quando il ricorso per cassazione deduce una censura di violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. per omessa integrazione del contraddittorio necessario, il potere di rilevazione d'ufficio del difetto di quella integrità non esclude l'onere del ricorrente di indicare gli atti e i documenti che evidenzino la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendere il motivo ammissibile. Peraltro, se tale onere non venga assolto, l'esercizio del potere di ufficio della Corte può aver luogo comunque, ma solo in presenza di un ricorso ammissibile, perché siano stati dedotti altri motivi ammissibili e, in tal caso, solo se la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. sia evidenziata dalle allegazioni svolte riguardo a tali motivi, dalle difese del resistente o dal tenore della decisione impugnata, al cui esame si debba procedere sulla base degli altri motivi.