(massima n. 1)
L'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto. (La S.C., in virtù del principio enunciato, ha escluso la sussistenza del vizio individuato dal ricorrente nella pronuncia di una sentenza del 2007, con la quale la medesima S.C. aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso altra sentenza del 2004 sul presupposto che l'asserito errore posto alla base del ragionamento fosse di natura valutativa e non percettiva).