(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., che impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l'agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; né l'indicata forma espositiva può essere giustificata dall'esigenza di consentire la verifica degli atti, poiché questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso l'allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo.