(massima n. 1)
Qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo cosģ reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (a pena di inammissibilitą) e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. (a pena di improcedibilitą del ricorso), senza che occorra la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessitą della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell'ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al "thema decidendum".