(massima n. 1)
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, restando fermo che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali (nella specie, circa la misura del risarcimento liquidato per l'occupazione acquisitiva di una porzione di terreno), l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto (nella specie, circa il diniego di risarcimento per la perdita di valore della porzione residua non acquisita), legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza.