(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, quando venga disposta l'assegnazione senza che sia stata precedentemente ordinata la vendita, trova applicazione l'art. 617 c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, per effetto dell'art. 39 quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha elevato a venti giorni il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi anche per le procedure esecutive pendenti a tale data, ma non anche la previsione di cui al secondo periodo del medesimo art. 39-quater, secondo il quale "quando tuttavia č giā stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore", atteso che questa disposizione si riferisce alle modalitā della vendita e presuppone che la stessa sia stata effettivamente fissata.