(massima n. 1)
Siccome l'acquiescenza alla sentenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volontą, oltre ad essere inequivoca, deve necessariamente provenire dal soggetto che di quel diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale e, nel caso in cui sia contestata l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo, incombe su chi intende avvalersi di tale dichiarazione l'onere di dimostrare che l'atto di acquiescenza provenga da soggetto legittimato a compierlo. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso di poter attribuire valore d'acquiescenza alla dichiarazione in tal senso sottoscritta, successivamente al deposito della sentenza di appello, dal procuratore incaricato della difesa esclusivamente in tale grado di giudizio).