(massima n. 1)
In tema di iscrizione ipotecaria, la previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 c.c. a seguito della formalitā adempiuta ai sensi dell'art. 2808 c.c. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue nč il titolo ipotecario, nč il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 c.c., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti di trascrizione anteriore; nč in materia opera l'istituto della prescrizione e dunque dell'ipotizzabilitā della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo sufficiente, perchč la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura, fino alla fase del riparto dell'attivo compresa.