(massima n. 1)
In tema di societą, l'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della societą e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la societą, avendo un effetto solo riflesso sui soci.