(massima n. 1)
L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda cosė come č stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito. Ne consegue che, nel caso di pubblicazione su un quotidiano della foto segnaletica di una persona arrestata per furto, laddove il tribunale abbia qualificato la domanda dell'interessato finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni come azione risarcitoria ordinaria a seguito di diffamazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, č inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi di tale ultimo articolo, in luogo dell'appello.