(massima n. 1)
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva negato di poter formulare un giudizio equitativo sulla sussistenza del danno, prospettato dal lavoratore per non aver potuto usufruire per alcuni anni del servizio mensa e per non aver avuto dal datore di lavoro, per ogni giornata di effettivo servizio, un buono pasto sostitutivo).