(massima n. 1)
Allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.