(massima n. 1)
In tema di sospensione necessaria del processo civile, ove l'azione esercitata riguardi non già il risarcimento dei danni derivati dal reato per cui pende il processo penale, ma l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il rapporto tra il giudizio civile sospeso ed il giudizio penale non può essere disciplinato dall'art. 75 c.p.p.