(massima n. 2)
In tema di prova testimoniale, a soddisfare la condizione cui gli artt. 2724, n. 3, e 2725, secondo comma, c.c. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta "ab substantiam" o "ad probationem", e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già "ex post", ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario.